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martedì 3 marzo 2015

MENSA SCOLASTICA: IL RIMPALLO CONTINUA!

03.03.2015

Mensa scolastica si cambia di nuovo Torna la «Markas»

Ribaltata la decisione del Tar che affidava il servizio a «Cir Food»

Emilietto Mirandola
Emilietto Mirandolao
Alla mensa scolastica si serve un colpo di scena dietro l'altro. L'ultimo ribaltamento giudiziario mette la parola fine alla serie di ricorsi e contro ricorsi riportando tutto alla casella di partenza. Ovvero alla situazione che si era creata all'indomani della gara d'appalto svoltasi tre anni fa. L'ultima pronuncia, datata 10 febbraio, è del Consiglio di Stato, chiamato a chiudere l'annosa controversia tra la cooperativa «Cir Food» di Reggio Emilia e la «Markas srl» di Bolzano per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione delle scuole materne ed elementari di Bovolone.
Il Consiglio di Stato ha rovesciato il giudizio di primo grado del Tar del Veneto, che nel gennaio del 2014 aveva annullato l'aggiudicazione alla «Markas srl» accogliendo un ricorso presentato dall'impresa uscente, la «Cir Food». Il nuovo cambiamento dietro ai fornelli è avvenuto a poco più di sei mesi di distanza dall'ultimo passaggio di consegne. «Il tutto», rimarcano il sindaco Emilietto Mirandola e la sua Giunta in un comunicato, «senza disguidi per i giovani fruitori del servizio, che non si sono neppure accorti del vorticoso avvicendarsi di personale in cucina». «Si conclude così», prosegue la nota, «una vicenda movimentata. La sentenza ha fatto quindi chiarezza, in modo definitivo, circa la regolarità dell'aggiudicazione a suo tempo disposta dal Comune». Le motivazioni della prima sentenza del Tar facevano riferimento agli oneri per la sicurezza: la ditta «Markas srl» non avrebbe indicato nell'offerta i costi di sicurezza mettendo solo quelli aziendali. Il collegio giudicante aveva ritenuto che l'obbligo di inserire nell'offerta i primi costituisse un elemento essenziale, Evidentemente, una questione oggetto di interpretazioni non univoche. RO.MA. (DA L'ARENA ON LINE)

ORA L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' CHIARIRE TUTTA LA QUESTIONE RELATIVAMENTE AI COSTI DELL'INTERA VICENDA.

lunedì 16 febbraio 2015

MENSA SCOLASTICA: IL PASTICCIO E' SERVITO

Su "Primo Giornale" dello scorso 11 febbraio è apparso un articolo che ripropone lo scontro tra maggioranza ed opposizione sul tema della mensa scolastica. E non poteva essere diversamento, viste le contraddfizioni della Giunta Mirandola sul tema, dopo che la Cir Food ha vinto la propria battaglia legale nein confronti della ditta che aveva vinto l'appalto per la gestione della refezione presso l'Istituto Comprensivo "F. Cappa". 
«L’amministrazione ha combinato un pasticcio che ora pagano i genitori con la retta del servizio. Stiamo preparando una segnalazione alla Corte dei Conti», dice Angiolina Pasini, capogruppo delle opposizioni sotto il simbolo unitario di "Bovolone Domani". 
«Facciano pure l’esposto, la storia è limpida: la ditta che è subentrata si è trovata tutto fatto ed ha girato al Comune quanto avrebbe dovuto spendere, e noi abbiamo pagato la Markas», ribatte il sindaco Mirandola.
La battaglia tra maggioranza e opposizione dura da tempo, con minaccia di un ricorso alla Corte dei Conti, da parte della minoranza, ma anche tra l’amministrazione comunale e le ditte che si sono aggiudicate il servizio di refezione scolastica il contenzioso non è stato da meno, a colpi di sentenze del Tar:
«Stiamo predisponendo un ricorso alla Corte dei Conti perché secondo noi in questa faccenda ci sono gli estremi di un danno erariale alle casse comunali, visto che con una delibera di giunta del novembre scorso l’amministrazione ha deciso di risarcire con 47.000 euro la ditta “Markas” quale compensazione per aver perso l’appalto alla mensa».
Tutto è iniziato con l’appalto per la gestione della mensa scolastica del valore di più di 2 milioni di euro perché al suo interno era compreso l’intervento di sistemazione delle cucine. «Appena insediata, la giunta Mirandola aveva deciso di non utilizzare più il centro cottura delle scuole elementari Scipioni in quanto la sua messa a norma avrebbe comportato una spesa superiore ai 100.000 euro. Successivamente, grazie alla collaborazione tecnica dei rappresentanti del consiglio di istituto, tra cui Giovanni Favarello ora consigliere di minoranza, il sindaco ritornò sui suoi passi e con una delibera accertò che la spesa per la messa a norma del centro cottura poteva essere ridotta a 19.000 euro e per tale motivo stabilì di continuare a produrvi i pasti – racconta Pasini -. Ma l’anno successivo, ad un solo mese dall’inizio dell’anno scolastico, Mirandola cambiò radicalmente idea bandendo una gara d’appalto per la distribuzione dei pasti agli alunni che invece di prevedere un contenimento del costo per la messa a norma del centro cottura dava il maggior punteggio alla ditta che avrebbe speso di più per risistemate la cucine».
La ditta “Markas” vinse la gara impegnandosi a realizzare migliorie per 260.000 euro, molto più di quanto previsto dalla ditta Cir Food, seconda classificata, che però presentò ricorso al Tar ; dopo quasi due anni, il Tribunale sentenziò l’annullamento della gara e l’aggiudicazione dell’appalto per i rimanenti tre anni alla seconda classificata. Nel frattempo, nonostante il giudizio incombente del Tar, la giunta Mirandola dava il nulla osta al completamento dei lavori da parte della “Markas” che quindi spendeva i 260.000 euro previsti prima dell’arrivo della sentenza.
E' questa autorizzazione che ha determinato la reazione da parte della civica Bovolone Domani, che ha criticato la scelta di non far sospendere, visto il ricorso in atto, quella parte di lavori non necessaria all’utilizzo del centro cottura.
Per di più, lo scorso novembre, la giunta Mirandola decideva di risarcire con 47.000 euro la ditta “Markas” quale compensazione per essersi vista togliere l’appalto dai giudici. Il Capogruppo di Bovolone Domani, Angiolina Pasini, ha affermato che «se si fosse attesa la sentenza del Tar, Markas non avrebbe speso tutti i 260.000 euro ed il Comune non si sarebbe trovato nella necessità di recuperare la cifra non ammortizzata da Markas, facendo pagare alla fine ai genitori più di quanto richiesto dalla ditta subentrante».
Il Sindaco, dal canto suo, rintuzza negando che la retta sia aumentata, insistendo invece sul fatto che il Comune ha ora una cucina nuova pagata da Markas mentre l’amministrazione, per sistemarla, avrebbe dovuto spendere almeno 100.000 euro.
E' su questo comportamento complessivo che l’opposizione intende raccogliere tutta la documentazione sui fatti e inviarla alla Corte dei Conti.
«La vicenda è molto semplice – conclude il sindaco -: la ditta che è subentrata alla Markas, non avendo fatto l’investimento che ha messo nel bando perché i lavori erano già eseguiti, ha girato quell’importo al Comune, il quale con questi soldi più proventi di cassa propria, ha pagato quanto speso dalla prima ditta. Tutto qui. Se vogliono far ricorso alla Corte dei Conti si accomodino pure». Insomma: parrebbe che il Comune non abbia dovuto sborsare un euro se i soldi che ha accreditato alla Markas sono stato erogati dalla Cir...........
C'è qualcosa che non quadra: i conti - come si suol dire - non tornano!

martedì 24 giugno 2014

MENSA SCOLASTICA: IL CONSIGLIO DI STATO SI METTE DI TRAVERSO


Altra tegola sull'amministrazione a proposito della vicenda della mensa scolastica. Il giornale "L'Arena" ufficializza oggi la decisione del Consiglio di Stato che ha bocciato la richiesta del Comune di Bovolone volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza del Tar del Veneto che riaffidava il servizio mensa alla ditta CIR Food, la quale aveva perso l'aggiudicazione a favore della Markas Srl. L'argomento era stato già oggetto di informativa da parte dell'assessore Nadia Cortiana in risposta ad una nostra interpellanza al riguardo.
Tutto come prima, insomma, con la CIR Food che torna a gestire la refezione scolastica dopo che sulla ditta erano state espresse da più parti delle perplessità alla fine della precedente esperienza; evidentemente è stata considerata insuperabile l'obiezione sollevata contro la Markas la quale non avrebbe indicato chiaramente nell'offerta i costi destinati alla sicurezza da interferenza, come prevede la legge vigente, limitandosi ad esporre i soli costi aziendali.
Ora si pone, tra gli altri, il problema dei costi sostenuti dalla Markas (in ottemperanza al capitolato d'appalto) per le migliorie apportate ai locali cucina siti presso lo stabile delle "Scipioni" che servono per preparare i pasti anche per gli scolari di Oppeano. Non è chiaro infatti se  e chi dovrà farsi carico del controvalore degli investimenti profusi dalla Markas che riteniamo intenda chiederne la restituzione in quanto superato l'appalto che ne prevedeva gli impieghi.
Da parte nostra abbiamo manifestato contrarietà in merito alle pronunce dei giudici amministrativi poiché tutta la vicenda era stata gestita correttamente dall'Assessorato competente e le precedenti iniziative della CIR erano state respinte, ragion per cui la prosecuzione nella direzione della nuova gestione era stata una conseguenza logica. 
Chiederemo all'assessore Cortiana un incontro prima dell'inizio delle attività scolastiche per concordare con l'amministrazione i passi da compiere nei confronti della CIR Food al fine di ottenere garanzie precise sulla qualità del servizio e dei pasti così da evitare il ripetersi di episodi che in passato avevano sollevato le lamentele degli utenti e degli addetti della Commissione Mensa. Anche sull'eventualità della richiesta di restituzione dei soldi spesi in migliorie dalla Markas sarà il caso di fare chiarezza poiché non può essere il Comune di Bovolone a doversene fare carico. 



lunedì 19 maggio 2014

MENSA SCOLASTICA: IL COMUNE SI APPELLA AL CONSIGLIO DI STATO

FACCIAMO SEGUITO ALLA NOSTRA PRECEDENTE DEL 30 APRILE SCORSO E PUBBLICHIAMO IL TESTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA N° 52 CON CUI L'AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI IMPUGNARE LA SENTENZA DEL TAR DI VENEZIA CHE ANNULLA IL RISULTATO DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO MENSA ALLA MAKRAS SRL ATTRIBUENDOLO ALLA PRECEDENTE DITTA (CIR FOOD)


C O M U N E  D I  B O V O L O N E
Provincia di Verona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 14-05-2014
OGGETTO:MARKAS SRL/COMUNE DI BOVOLONE + 1 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO LE CUI MOTIVAZIONI SONO STATE DEPOSITATE IN DATA 18/04/2014
L’anno duemilaquattordici addi’ quattordici del mese di maggio (14-05-2014) alle ore 09:20 in
seguito a regolari inviti si e’ riunita la GIUNTA COMUNALE presso la Sede Municipale.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Mirandola Emilietto, nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: MARKAS SRL/COMUNE DI BOVOLONE + 1 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO LE CUI MOTIVAZIONI SONO STATE DEPOSITATE IN DATA 18/04/2014
PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49, 1° comma D. Legislativo n.267/2000)
Parere: Favorevole
Addì, lì 14-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Polo Michela

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
la determinazione a contrattare n. 207 del 30/05/2012 con la quale si è stabilito - di procedere
all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 01/09/2012 – 31/08/2017
mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
- la determinazione n. 361 del 06/09/2012 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed
aggiudicato il servizio di cui sopra alla ditta Markas srl con sede in Bolzano;
- la determinazione n. 365 del 10/09/2012 con la quale si è preso atto dell’efficacia
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006;
- la determinazione n. 368 del 10/09/2012 con la quale è stata disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio al fine di assicurarne lo svolgimento con l’avvio dell’anno scolastico
2012/2013;
- la determinazione n. 425 del 16/10/2012 con la quale è stata disposta la prosecuzione
dell’esecuzione del servizio fino al 31/10/2012;
Considerato che:
- la Società Cooperativa CIR FOOD s.c., seconda classificata, presentava ricorso al TAR Veneto,
acquisito al prot. n. 17213 del 11/10/2012 e rubricato al n. 1404/2012 R.G., con istanza di
sospensiva;
- il Comune si costituiva in giudizio, giusta deliberazione di G.C. n. 117/2012 e determinazione n.
439/2012;
- il TAR, con ordinanza in data 30/10/2012, respingeva l’istanza cautelare;
- CIR FOOD s.c. impugnava la suddetta ordinanza al Consiglio di Stato ed anche in tale ricorso il
Comune si costituiva giusta deliberazione di G.C. n. 140/2012 e determinazione n. 529/2012;
- il CdS con ordinanza in data 05/02/2013 prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della CIR FOOD s.c.;
Dato atto che, anche tenuto conto dell’esito delle istanze cautelari, il contratto d’appalto veniva stipulato in data 03/12/2012, rep. n. 3574 segretario comunale;
Dato atto inoltre che Markas srl provvedeva ad eseguire nel centro cottura di proprietà comunale tutte le migliorie offerte in sede di gara;
Vista la sentenza emessa dalla I sezione del TAR Veneto, nella camera di consiglio del 29/01/2014, dal cui dispositivo si evince che il ricorso è stato accolto e conseguentemente è stata annullata l’aggiudicazione e dichiarato inefficace il contratto; inoltre, quale risarcimento del danno, è stata disposta l’aggiudicazione a favore della CIR FOOD s.c., previa verifica, da parte del Comune, dei requisiti di legge richiesti in capo all’aggiudicataria;
Considerato che Markas srl ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso il dispositivo della sentenza,con atto notificato al legale del Comune, con istanza cautelare per la quale è stata fissata l’udienza in data 11/03/2014;
Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 05/03/2014 con la quale, non disponendo delle motivazioni della sentenza, si stabiliva di non costituirsi nell’appello, riservandosi la costituzione e/o l’autonoma impugnazione all’esito della conoscenza e della valutazione delle motivazioni della sentenza del TAR;
Dato atto che:
l’udienza dell’11/03/2014 davanti al Consiglio di Stato è stata rinviata al 29/04/2014;
 le motivazioni della sentenza del TAR sono state depositate il 18/04/2014;
 in considerazione della tempistica del deposito della sentenza, su istanza delle ditte il Consiglio di Stato ha ulteriormente rinviato l’udienza al 10/06/2014;
Esaminate le motivazioni della sentenza del TAR e rilevato che il collegio riconosce fondato il ricorso con riferimento all’assorbente motivo riguardante l’indicazione degli oneri per la sicurezza: piùspecificatamente, viene osservato che la ditta Markas srl non ha indicato nell’offerta i costi di sicurezza da interferenza, di cui all’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, ed ha indicato i costi aziendali, di cui all’art. 86 comma 3 bis del medesimo D.Lgs., precisando solo con la presentazione dei giustificativi il riferimento a ciascun anno del contratto;
Rilevato altresì che il collegio ritiene che l’obbligo di rappresentare in sede di offerta gli oneri per la sicurezza in modo analitico costituisca un elemento essenziale dell’offerta stessa, la cui omissione rientra tra le cause di esclusione previste dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006;
Dato atto dunque che, secondo l’interpretazione nel giudizio di cui trattasi, in sede di offerta sembra non essere sufficiente né il riferimento agli importi degli oneri per la sicurezza già indicati dalla Stazione Appaltante, né il novero di tali oneri all’interno del prezzo complessivamente offerto;
Ritenuto che:
 le motivazioni si fondino su un’applicazione formalistica delle norme che non tiene conto né della
specificità dell’appalto, per il quale il D.Lgs. 163/2006 si applica solo parzialmente, trattandosi di
servizi di cui all’allegato IIB del D.Lgs. stesso, né del fatto che, per giurisprudenza diffusa, il
giudizio di verifica della congruità e dei giustificativi di un’offerta ha natura globale e sintetica
sulla serietà o meno dell'offerta stessa;
 l’operato del Comune sia stato corretto, dal momento che i costi di sicurezza da interferenza erano già indicati nella documentazione di gara e non erano lasciati alla determinazione degli offerenti, mentre i costi aziendali indicati dalla ditta Markas erano chiaramente determinati e il fatto che solo successivamente sia stato precisato che l’importo era annuale non incide sulla affidabilità dell’offerta;
Rilevato inoltre che:
 come detto, essendo stata respinta l’istanza cautelare, il contratto veniva stipulato e Markas srl
provvedeva ad eseguire nel centro cottura di proprietà comunale tutte le migliorie offerte in sede
di gara;
 pur non rilevando sul servizio e sull’interesse pubblico se una o l’altra ditta assumano la gestione, avendo entrambe la necessaria capacità imprenditoriale per farlo, è presumibile che l’eventuale soccombenza nell’appello possa ripercuotersi sul bilancio dell’Ente in relazione ai costi per le migliorie eseguite sul centro cottura;
Ritenuto dunque opportuno di intervenire nel giudizio anche, se del caso, con impugnazione autonoma della sentenza del TAR al fine di ribadire il corretto operato del Comune e di evitare i rischi di ripercussione sul bilancio;
Tenuto presente il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Visto l’art. 25 dello Statuto;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.di costituirsi nel giudizio promosso da Markas srl o, se del caso, impugnare autonomanete
davanti al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Veneto, in premessa precisata;
2.di autorizzare l’Ufficio Legale a procedere all’affidamento dell’incarico ad un professionista
esterno, non disponendo l’Ente di personale dipendente abilitato, ed all’assunzione dell’impegno
di spesa;
3.di incaricare gli uffici comunali a fornire al legale tutta la documentazione che si rendesse
necessaria.
Inoltre, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4. D.Lgs.267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mirandola Emilietto F.to De Pascali Alessandro

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai
sensi di legge e comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n.267/2000.
Bovolone, lì IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Polo Michela
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000.
Bovolone, IL SEGRETARIO GENERALE


mercoledì 30 aprile 2014

MENSA SCOLASTICA: LA SENTENZA

Facciamo seguito alla nostra precedente informativa del 21 febbraio per indicare il link http:// www.giustizia-amministrativa.it/ Documenti GA/Venezia/ Sezione %201/2012/201201404 /Provvedimenti /201400536_01.XML che riporta il testo integrale della sentenza con cui il Tar del Veneto - Sez. prima - annulla l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta Markas Srl, vincitrice nei confronti della concorrente Cir Food Srl nella fornitura del servizio della mensa scolastica. In sostanza la ricorrente ha convinto i giudici rilevando due irregolarità nella redazione della proposta contrattuale della vincitrice che riguardano, da un lato il fatto che l'aggiudicataria "non ha indicato, nell’offerta, i costi di sicurezza da interferenza previsti dall’art. 87, comma 4, del Dlgs 163/2006 , mentre con riferimento ai costi aziendali, di cui all’art. 86, comma 3 bis del Dlgs 163/2006, ha indicato una somma pari ad euro 4.590,00, che solo successivamente ha precisato riferirsi ad ogni anno del contratto."

Su tali carenze la giurisprudenza del TAR è univoca nel ritenerle motivo di insanabile vizio per la regolarità della gara cosicchè la pronuncia del Tribunale ha accolto il ricorso della Cir Food Srl, per cui  " annulla l’aggiudicazione definitiva e dichiara l’inefficacia del contratto nelle more intervenuto.

Dispone, quale risarcimento del danno, l’aggiudicazione del servizio di cui alla gara oggetto del presente ricorso previa verifica, da parte della stazione appaltante, dei requisiti richiesti alla ricorrente.

Compensa le spese di lite, ad eccezione del contributo unificato che, come per legge, dovrà essere, in solido tra le parti costituite, restituito alla ricorrente."

Pur non dovendo il Comune esborsare alcunché per quanto concerne un risarcimento monetario alla ricorrente, è innegabile come la sentenza rappresenti un serio problema per il futuro, tenuto conto sia dei possibili disagi agli utenti, sia della riproposizione di una situazione che aveva creato non pochi problemi all'amministrazione durante la gestione della Cir Food che si vede riassegnare di diritto la gestione della mensa.

Chiederemo lumi ai competenti settori sulle decisioni che il Comune intenderà adottare, atteso che la sentenza non fornisce molte vie d'uscita se non l'impugnazione, a patto però che vi siano fondati motivi per ritenere di ribaltare il giudizio.

Buon  appetito!