lunedì 19 maggio 2014

MENSA SCOLASTICA: IL COMUNE SI APPELLA AL CONSIGLIO DI STATO

FACCIAMO SEGUITO ALLA NOSTRA PRECEDENTE DEL 30 APRILE SCORSO E PUBBLICHIAMO IL TESTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA N° 52 CON CUI L'AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI IMPUGNARE LA SENTENZA DEL TAR DI VENEZIA CHE ANNULLA IL RISULTATO DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO MENSA ALLA MAKRAS SRL ATTRIBUENDOLO ALLA PRECEDENTE DITTA (CIR FOOD)


C O M U N E  D I  B O V O L O N E
Provincia di Verona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 14-05-2014
OGGETTO:MARKAS SRL/COMUNE DI BOVOLONE + 1 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO LE CUI MOTIVAZIONI SONO STATE DEPOSITATE IN DATA 18/04/2014
L’anno duemilaquattordici addi’ quattordici del mese di maggio (14-05-2014) alle ore 09:20 in
seguito a regolari inviti si e’ riunita la GIUNTA COMUNALE presso la Sede Municipale.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Mirandola Emilietto, nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: MARKAS SRL/COMUNE DI BOVOLONE + 1 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO LE CUI MOTIVAZIONI SONO STATE DEPOSITATE IN DATA 18/04/2014
PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49, 1° comma D. Legislativo n.267/2000)
Parere: Favorevole
Addì, lì 14-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Polo Michela

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
la determinazione a contrattare n. 207 del 30/05/2012 con la quale si è stabilito - di procedere
all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 01/09/2012 – 31/08/2017
mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
- la determinazione n. 361 del 06/09/2012 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed
aggiudicato il servizio di cui sopra alla ditta Markas srl con sede in Bolzano;
- la determinazione n. 365 del 10/09/2012 con la quale si è preso atto dell’efficacia
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006;
- la determinazione n. 368 del 10/09/2012 con la quale è stata disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio al fine di assicurarne lo svolgimento con l’avvio dell’anno scolastico
2012/2013;
- la determinazione n. 425 del 16/10/2012 con la quale è stata disposta la prosecuzione
dell’esecuzione del servizio fino al 31/10/2012;
Considerato che:
- la Società Cooperativa CIR FOOD s.c., seconda classificata, presentava ricorso al TAR Veneto,
acquisito al prot. n. 17213 del 11/10/2012 e rubricato al n. 1404/2012 R.G., con istanza di
sospensiva;
- il Comune si costituiva in giudizio, giusta deliberazione di G.C. n. 117/2012 e determinazione n.
439/2012;
- il TAR, con ordinanza in data 30/10/2012, respingeva l’istanza cautelare;
- CIR FOOD s.c. impugnava la suddetta ordinanza al Consiglio di Stato ed anche in tale ricorso il
Comune si costituiva giusta deliberazione di G.C. n. 140/2012 e determinazione n. 529/2012;
- il CdS con ordinanza in data 05/02/2013 prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della CIR FOOD s.c.;
Dato atto che, anche tenuto conto dell’esito delle istanze cautelari, il contratto d’appalto veniva stipulato in data 03/12/2012, rep. n. 3574 segretario comunale;
Dato atto inoltre che Markas srl provvedeva ad eseguire nel centro cottura di proprietà comunale tutte le migliorie offerte in sede di gara;
Vista la sentenza emessa dalla I sezione del TAR Veneto, nella camera di consiglio del 29/01/2014, dal cui dispositivo si evince che il ricorso è stato accolto e conseguentemente è stata annullata l’aggiudicazione e dichiarato inefficace il contratto; inoltre, quale risarcimento del danno, è stata disposta l’aggiudicazione a favore della CIR FOOD s.c., previa verifica, da parte del Comune, dei requisiti di legge richiesti in capo all’aggiudicataria;
Considerato che Markas srl ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso il dispositivo della sentenza,con atto notificato al legale del Comune, con istanza cautelare per la quale è stata fissata l’udienza in data 11/03/2014;
Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 05/03/2014 con la quale, non disponendo delle motivazioni della sentenza, si stabiliva di non costituirsi nell’appello, riservandosi la costituzione e/o l’autonoma impugnazione all’esito della conoscenza e della valutazione delle motivazioni della sentenza del TAR;
Dato atto che:
l’udienza dell’11/03/2014 davanti al Consiglio di Stato è stata rinviata al 29/04/2014;
 le motivazioni della sentenza del TAR sono state depositate il 18/04/2014;
 in considerazione della tempistica del deposito della sentenza, su istanza delle ditte il Consiglio di Stato ha ulteriormente rinviato l’udienza al 10/06/2014;
Esaminate le motivazioni della sentenza del TAR e rilevato che il collegio riconosce fondato il ricorso con riferimento all’assorbente motivo riguardante l’indicazione degli oneri per la sicurezza: piùspecificatamente, viene osservato che la ditta Markas srl non ha indicato nell’offerta i costi di sicurezza da interferenza, di cui all’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, ed ha indicato i costi aziendali, di cui all’art. 86 comma 3 bis del medesimo D.Lgs., precisando solo con la presentazione dei giustificativi il riferimento a ciascun anno del contratto;
Rilevato altresì che il collegio ritiene che l’obbligo di rappresentare in sede di offerta gli oneri per la sicurezza in modo analitico costituisca un elemento essenziale dell’offerta stessa, la cui omissione rientra tra le cause di esclusione previste dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006;
Dato atto dunque che, secondo l’interpretazione nel giudizio di cui trattasi, in sede di offerta sembra non essere sufficiente né il riferimento agli importi degli oneri per la sicurezza già indicati dalla Stazione Appaltante, né il novero di tali oneri all’interno del prezzo complessivamente offerto;
Ritenuto che:
 le motivazioni si fondino su un’applicazione formalistica delle norme che non tiene conto né della
specificità dell’appalto, per il quale il D.Lgs. 163/2006 si applica solo parzialmente, trattandosi di
servizi di cui all’allegato IIB del D.Lgs. stesso, né del fatto che, per giurisprudenza diffusa, il
giudizio di verifica della congruità e dei giustificativi di un’offerta ha natura globale e sintetica
sulla serietà o meno dell'offerta stessa;
 l’operato del Comune sia stato corretto, dal momento che i costi di sicurezza da interferenza erano già indicati nella documentazione di gara e non erano lasciati alla determinazione degli offerenti, mentre i costi aziendali indicati dalla ditta Markas erano chiaramente determinati e il fatto che solo successivamente sia stato precisato che l’importo era annuale non incide sulla affidabilità dell’offerta;
Rilevato inoltre che:
 come detto, essendo stata respinta l’istanza cautelare, il contratto veniva stipulato e Markas srl
provvedeva ad eseguire nel centro cottura di proprietà comunale tutte le migliorie offerte in sede
di gara;
 pur non rilevando sul servizio e sull’interesse pubblico se una o l’altra ditta assumano la gestione, avendo entrambe la necessaria capacità imprenditoriale per farlo, è presumibile che l’eventuale soccombenza nell’appello possa ripercuotersi sul bilancio dell’Ente in relazione ai costi per le migliorie eseguite sul centro cottura;
Ritenuto dunque opportuno di intervenire nel giudizio anche, se del caso, con impugnazione autonoma della sentenza del TAR al fine di ribadire il corretto operato del Comune e di evitare i rischi di ripercussione sul bilancio;
Tenuto presente il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Visto l’art. 25 dello Statuto;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.di costituirsi nel giudizio promosso da Markas srl o, se del caso, impugnare autonomanete
davanti al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Veneto, in premessa precisata;
2.di autorizzare l’Ufficio Legale a procedere all’affidamento dell’incarico ad un professionista
esterno, non disponendo l’Ente di personale dipendente abilitato, ed all’assunzione dell’impegno
di spesa;
3.di incaricare gli uffici comunali a fornire al legale tutta la documentazione che si rendesse
necessaria.
Inoltre, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4. D.Lgs.267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mirandola Emilietto F.to De Pascali Alessandro

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai
sensi di legge e comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n.267/2000.
Bovolone, lì IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Polo Michela
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000.
Bovolone, IL SEGRETARIO GENERALE