PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA SULL'ACCREDITAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO DI BOVOLONE.
TORNEREMO PRESTO SULL'ARGOMENTO POICHE' SULLA QUESTIONE, ANCHE PER L'OSPEDALE, IL SILENZIO DELLA POLITICA E' IMPRESSIONANTE.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1550 / DGR del 26/08/2014 OGGETTO: ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali''. Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Casa di riposo ''San Biagio'', Piazzale Fleming n. 1 - Bovolone (Vr) e rivolto a persone anziane non autosufficienti (lr n. 22/2002).
Rilascio dell’accreditamento istituzionale al Centro Servizi Casa di Riposo “San Biagio”, P.le Fleming,1 -Bovolone (VR) e rivolto a persone anziane non autosufficienti.
NOTA PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non auto-sufficienti, in oggetto indicato, ed individua nello stesso il soggetto gestore.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 14/04/2014, prot. n.164543, e relazione dell’Azienda ULSS n.21, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 2/07/2014 prot.n. 280938.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regiona-le n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale defi-nito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sa-nitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, po-tenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente an-che per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai re-quisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attua-zione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n. 3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell’ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.
In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi Casa di Riposo “San Biagio”, P.le Fle-ming,1 -Bovolone (VR) e rivolto a persone anziane non autosufficienti, è stato autorizzato all’esercizio con DDR n. 547 del 31/12/013, per la capacità ricettiva di n.70 posti di primo livello assistenziale.
Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 14/04/2014, prot. n. 164543, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 16/05/2014, prot. n. 213390, ha incaricato l’Azienda ULSS n. 21alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente provvedimento.
Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell’Azienda ULSS n. 21, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 282 del 31/10/2011 e successivi Decreti n., n. 369 del 6/11/2012 e n.323 del 9/09/2013.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, rite-nendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l’accreditamento al Centro Servizi Casa di Riposo “San Biagio”, P.le Fleming,1 -Bovolone (VR) e rivolto a persone anziane non autosufficienti, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.
Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accredi-tamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.
Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavo-ri, servizi e forniture”, sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale del-le Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l’Azienda ULSS n.21 di Legnago acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell’accordo contrattuale di cui all’art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l’art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;
- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
- Vista la DGR n. 84 del 6/01/2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
- Visto il DDR n. 547 del 31/12/2013
DELIBERA
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi Casa di Riposo “San Biagio”, P.le Fleming,1 -Bovolone (VR), rivolto a persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva di n. 70 posti letto di primo livello assistenziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16, l’accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di stabilire che l’Azienda ULSS n.21 di Legnago acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell’accordo contrattuale di cui all’art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Di-partimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle fun-zioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda ULSS n. 21, al Comune di Bovo-lone (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 21, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente prov-vedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto le-gislativo 14/03/2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia